Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione, ai feriti, mutilati e invalidi militari e civili del conflitto titolari della relativa pensione e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
      2. L'onorificenza è conferita altresì ai militari che nel periodo 1943-1945 combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana e a coloro che furono internati nei campi di prigionia angloamericani e sovietici.

 

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